Introduzione e ringraziamenti
Questo approfondimento prende le mosse dall’intervista «Sei un blogger? Possibili responsabilità civili e penali» pubblicata il 9 luglio 2025 sul canale YouTube Spunti di riflessione, nella quale Paolo Arrigotti dialoga con l’avv. Lorenzo Tamos sul recente orientamento della Corte di Cassazione (ord. 27 giugno 2025 n. 17360) riguardo ai commenti diffamatori di terzi. Ringrazio entrambi per la chiarezza espositiva e invito i lettori a visionare l’intervista integrale per un quadro pratico e immediato delle tematiche trattate.
Benché mi sia basato principalmente sulle parole dell’avv. Tamos, ho integrato con ulteriori fonti apparse nei giorni successivi alla pronuncia della Suprema Corte.
Indice
- Perché questa ordinanza riguarda tutti i gestori di blog e canali social
- I fatti e il principio di diritto
- Riferimenti normativi essenziali
- Hosting provider passivo e hosting provider attivo: come riconoscerli
- Responsabilità civile
- Possibili profili penali
- Linee guida operative
- Lista di controllo rapida
- Domande frequenti
- Conclusioni
1. Perché questa ordinanza riguarda tutti i gestori di blog e canali social
La Corte di Cassazione ha stabilito che il gestore di un blog o di un profilo social risponde civilmente se, dopo aver appreso l’esistenza di contenuti diffamatori pubblicati da terzi, non li rimuove con tempestività, anche in mancanza di una “notifica qualificata” dall’autorità.
Ciò vale per commenti su WordPress, su YouTube, nei gruppi Telegram e in qualunque spazio digitale aperto al pubblico.
2. I fatti e il principio di diritto
Dal resoconto dell’avv. Tamos :
- Un lettore si ritiene diffamato da commenti su un blog e ne chiede la rimozione al gestore.
- Il blogger non interviene.
- Tribunale e Corte d’Appello rigettano la domanda, ritenendo necessaria la segnalazione dell’autorità.
- La Cassazione ribalta parzialmente: basta qualunque forma di conoscenza effettiva perché sorga l’obbligo di intervenire.
Principio di diritto:
«L’obbligo di rimozione nasce quando il prestatore di servizi acquisisce consapevolezza dell’illiceità in qualsiasi modo; l’omessa rimozione configura responsabilità per “condivisione consapevole” del contenuto lesivo» .
3. Riferimenti normativi essenziali
- Art. 595 c.p. – Diffamazione via internet. Applicazione: riguarda l’autore materiale del commento.
- Artt. 2043‑2059 c.c. – Responsabilità extracontrattuale. Applicazione: il danneggiato può citare in giudizio anche il gestore che non rimuove.
- D.Lgs. 70/2003, art. 16 – Prevede l’esonero di responsabilità per l'hosting provider passivo finché non ha «conoscenza effettiva» dell’illecito. L’ordinanza 17360/2025 chiarisce che tale conoscenza scatta anche in presenza di una semplice segnalazione credibile proveniente dall’interessato o da terzi, senza bisogno di un atto formale dell’autorità giudiziaria.
- Reg. UE 2022/2065 (Digital Services Act) – Obblighi di diligenza graduati in base alle dimensioni della piattaforma. I micro‑blogger devono offrire un canale di segnalazione rapido (art. 11) e predisporre una procedura di “notice-and-action” per rispondere rapidamente (artt. 14-16)
4. Hosting provider passivo e hosting provider attivo
Hosting provider passivo
- Si limita a fornire spazio di memorizzazione.
- Nessun obbligo di sorveglianza preventiva.
- Deve agire dopo la segnalazione di un contenuto illegale.
Hosting provider attivo
- Seleziona o modera i contenuti prima della pubblicazione.
- Deve prevenire la pubblicazione di contenuti manifestamente illeciti.
- Può essere responsabile anche senza segnalazione.
- Può utilizzare filtri automatici o sistemi di pre‑moderazione che selezionano o oscurano contenuti prima della pubblicazione.
Un confine sfumato
L’impiego di filtri automatici di base (ad esempio anti‑spam o anti‑virus) non trasforma di per sé un gestore passivo in attivo; tuttavia, quando i filtri – o la revisione manuale preventiva – operano con criteri editoriali (per esempio rimuovendo commenti sulla base di parole‑chiave, analisi semantica o valutazioni di opportunità) il gestore assume un ruolo di controllo attivo e può rispondere dei contenuti anche in assenza di segnalazioni.
5. Responsabilità civile
5.1 Quando nasce l’obbligo di rimozione
- Il gestore viene a conoscenza del contenuto diffamatorio (e‑mail, commento, messaggio privato…).
- L’illiceità appare manifesta (insulti gratuiti, accuse prive di fonte, istigazione all’odio).
- Dovere di agire “senza indebito ritardo” per non essere chiamato a rispondere in sede civile (artt. 2043-2059 c.c.) e per non subire ordini coercitivi ex art. 17 d.lgs. 70/2003.
5.2 Prova e danno
- Onere della prova: Tocca al danneggiato dimostrare la conoscenza e l’inazione del gestore.
- Danni risarcibili: Patrimoniali (perdita di lavoro) e non patrimoniali (reputazione, stress). Sentenze recenti liquidano importi a cinque cifre.
6. Possibili profili penali
La Cassazione penale 2025 n. 11571 ha assolto un utente che definì “maledetti e assassini” sindaco e giunta, giudicando l’espressione iperbolica; ciò dimostra la sottile linea tra critica aspra e diffamazione.
Mantenere online commenti che incitano alla violenza può tuttavia integrare concorso ex art. 110 c.p.
7. Linee guida operative
7.1 Regolamento di moderazione
- Linguaggio chiaro, visibile in homepage.
- Divieti espliciti di insulti, hate‑speech e fake news.
7.2 Procedura di segnalazione e intervento
- Indirizzo e‑mail o modulo dedicato.
- Registro automatico di data/ora della prima segnalazione.
- Obiettivo: valutare entro 24 ore; rimuovere entro 48 ore i casi evidenti.
- Continenza: Ci sono insulti o attacchi personali? Rimuovere o chiedere all’autore di riformulare.
- Verità / attendibilità: Il fatto è supportato da fonti verificabili? Sospendere la pubblicazione finché non vengano fornite prove.
- Interesse pubblico: Il tema ha rilievo sociale? Se si tratta di mero pettegolezzo, il rischio di diffamazione è elevato.
7.4 Tempistiche, prove e scuse
- Subito: rendere invisibile il contenuto contestato.
- Entro 48 ore: decidere.
Se la verifica conferma la diffamazione e l’autore non produce elementi seri a sostegno, procedere alla rimozione definitiva e, se il contenuto era proprio, pubblicare tempestivamente scuse ufficiali.
Se invece l’autore fornisce prove convincenti della veridicità, è possibile ripristinare il commento corredandolo di fonti.
- Conservare copia – a fini forensi – di tutto il materiale rilevante: screenshot integrale del commento (con URL e timestamp), log del server, prima segnalazione ricevuta e prova della rimozione. Un consiglio pratico è di archiviare tali file per almeno cinque anni (termine ordinario di prescrizione dell’azione civile da fatto illecito); se il sito tratta argomenti particolarmente sensibili o ad alto rischio, valutare una conservazione di dieci anni come best practice, seppure non obbligatoria, così da coprire anche eventuali riaperture di controversie penali o richieste risarcitorie tardive. La conservazione dei dati deve avvenire nel rispetto del GDPR.
7.5 Diritto di replica
Offrire al soggetto diffamato uno spazio per rettifica o replica, come previsto dall’art. 8 L. 47/1948, se il sito rientra nella nozione di testata registrata.
8. Lista di controllo rapida
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Pubblica una policy di moderazione chiara e accessibile, in cui spieghi cosa è vietato (es. incitamento all’odio, diffamazione, spam) e come gestisci le segnalazioni. Rivedila almeno una volta l’anno per mantenerla aggiornata in base alle nuove normative, a nuove tipologie di rischio o a cambiamenti nella piattaforma.
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Nomina una persona responsabile per i contenuti (anche se sei tu stesso), indicando un indirizzo email dedicato per segnalazioni o richieste legali. Questo è importante per dimostrare diligenza e agevolare i contatti ufficiali.
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Attiva sistemi di filtro automatico per individuare spam, contenuti offensivi o potenzialmente illeciti, ma non affidarti solo agli algoritmi: il controllo umano resta essenziale per evitare omissioni o falsi positivi.
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Conserva un registro delle segnalazioni ricevute, includendo data, ora, contenuto segnalato e, se disponibile, l’IP dell’autore. Questo può essere utile in caso di contestazioni o richieste da parte delle autorità.
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Rimuovi o oscuri entro 24-48 ore i commenti manifestamente illeciti (es. minacce, diffamazione evidente, incitamento all’odio). Intervenire tempestivamente può ridurre il rischio di responsabilità.
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Archivia una copia dei contenuti rimossi, con screenshot completi e intestazioni HTTP (IP, user-agent, referrer, altro), per poter dimostrare l’intervento e documentare l’accaduto in caso di bisogno.
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Prepara risposte standard (template) per gestire le segnalazioni in modo rapido, coerente e tracciabile: dimostrare prontezza e serietà può fare la differenza in caso di controversie.
9. Domande frequenti
Devo vigilare anche se ricevo pochi commenti?
Sì, dopo la prima segnalazione scatta il dovere di intervento.
E se il commento è “borderline”?
Meglio sospendere la visibilità, verificare e chiedere chiarimenti; in caso di dubbio, privilegiare la prudenza.
Il Digital Services Act mi impone sistemi di "upload‑filter"?
Solo le piattaforme molto grandi (VLOP) hanno obblighi avanzati di filtro preventivo; i piccoli blog devono comunque offrire un canale di segnalazione rapido e collaborare con l’autorità.
10. Conclusioni
La decisione 17360/2025 rafforza l’idea di diligenza proattiva: non servono controlli preventivi massivi, ma occorrono procedure chiare, tempi rapidi e tracciabilità. Per chi opera come hosting provider passivo, ignorare anche una semplice e‑mail di segnalazione può sfociare in una condanna al risarcimento; per il hosting provider attivo, invece, la responsabilità può scattare già per la sola pubblicazione o mancata rimozione di contenuti manifestamente illeciti, anche in assenza di qualunque segnalazione.
(10 luglio 2025)